Art. 1 (Costituzione)
1. Con atto di costituzione del 18 Novembre 2001 è costituita l’associazione socio-culturale con denominazione “SORIANO TERZO MILLENNIO O.N.L.U.S.”, organizzazione non lucrativa di utilità sociale, di seguito denominata Associazione.
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Art. 3 (Oggetto e scopo)
1. L’Associazione non ha fini di lucro. Essa si propone la finalità di promuovere iniziative socio-culturali che concorrano allo sviluppo globale, economico, sociale, culturale e civile di Soriano nel Cimino (VT), di rafforzare i vincoli di solidarietà umana tra i cittadini sorianesi residenti e non, di esportare il modello di città aperta.
2. In particolare gli scopi dell’Associazione consistono:
· nell’individuare e realizzare iniziative, opere ed interventi nel campo socio-culturale, di tutela dell’ambiente e recupero del patrimonio di interesse storico – artistico di Soriano;
· nel proporre e promuovere a livello locale, nazionale e internazionale, progetti volti alla valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, culturali, storiche ed umane del territorio comunale;
· nella collaborazione con altri Enti ed Associazioni che operano per lo sviluppo di Soriano, al fine di incentivare e sollecitare la realizzazione di iniziative integrate, idonee a contribuire al rilancio economico, turistico, sociale e culturale del paese;
· nell’adozione di iniziative volte al miglioramento del rapporto cittadino-Istituzioni, anche attraverso l’uso e l’applicazione delle nuove tecnologie a mezzo reti e nodi di servizio (cd. E-society).
· nel promuovere il modello di città aperta, anche attraverso gemellaggi con comuni italiani ed esteri finalizzati allo scambio culturale , all’integrazione tra i popoli, alla diffusione e conoscenza delle tradizioni.
Per il conseguimento degli scopi sopraindicati, l’ Associazione organizza convegni, mostre, spettacoli, escursioni, viaggi, manifestazioni e attività ricreative varie, anche al fine della raccolta di fondi di sostegno economico e finanziario.
3. L’Associazione non può svolgere attività diverse da quanto sopra indicato, ad eccezione delle attività ad esse strumentali e/o strettamente connesse ovvero accessorie a quelle statutarie, se integrative delle stesse.
4. Nell’ambito dello svolgimento di ogni attività associativa è assolutamente vietata ogni manifestazione che, sotto qualsiasi forma, diretta o indiretta, persegua scopi politici.
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Art. 5 (Fondatori, Soci, Benemeriti)
- Gli aderenti all’Associazione si distinguono in soci fondatori, onorari, sostenitori e benemeriti.
Ø Soci fondatori: sono coloro che partecipano alla costituzione dell’Associazione, attraverso la firma dell’atto costitutivo e la formazione dell’originario fondo di dotazione dell’Associazione stessa.
Ø Soci sostenitori: sono coloro i quali vengono ammessi a far parte dell’Associazione e che – in maniera continuativa – contribuiscono e/o partecipano a favore della stessa in modo fattivo e diretto;
Ø Soci ordinari: sono coloro che s’impegnano a versare una quota annuale da definirsi con apposita delibera ogni anno;
Ø Soci onorari: sono persone, Enti, Società ecc. che apportino un contributo fattivo sia economico e/o di partecipazione rilevante alla vita ed allo sviluppo dell’Associazione.
- L’adesione all’ Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.
- L’adesione all’ Associazione comporta per l’associato maggiore di età il diritto di voto nell’ Assemblea per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell’ Associazione.
- Chi intende aderire all’Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l’Associazione si propone e l’impegno ad osservarne lo Statuto ed eventuali regolamenti interni. In caso di diniego il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitarne la motivazione.
- Chiunque aderisca all’Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dalla stessa; tale recesso ha effetto immediato.
- In presenza di inadempienze agli obblighi di versamento oppure per altri gravi motivi, quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, lo svolgimento di attività in contrasto con le finalità istituzionali dell’associazione, chiunque può essere escluso dall’Associazione con delibera del Consiglio Direttivo. L’esclusione ha effetto immediato e deve essere motivata.
Art. 6 (Organi dell’Associazione)
- Gli organi associativi sono :
- L’Assemblea Generale
- Il Presidente
- Il Consiglio Direttivo