Il
significato di O.n.l.u.s.
Con l'acronimo
Onlus si identificano tutte le organizzazioni non lucrative
di utilità sociale.
Sono da considerarsi automaticamente Onlus tutte le cooperative
sociali e le organizzazioni non governative riconosciute idonee
dalla legge 49/87 (quella che disciplina la cooperazione con
i Paesi in via di sviluppo).
A queste si aggiungono, poi, tutte le associazioni di volontariato
che hanno adeguato i propri statuti per ottenere il riconoscimento
di Onlus: fra queste c'è anche SORIANO TERZO MILLENNIO.
Fortunatamente la legge viene incontro a tutti coloro che effettuano
donazioni a questi enti: infatti, entro un massimale di 4 milioni
di lire, è possibile effettuare una detrazione del 19% su tutte
le somme versate in favore delle Onlus.
Di norma, il termine di Onlus è riportato nella carta intestata
dell'organizzazione e sul retro della ricevuta dei modelli di
versamento postale.
Nello scorso mese di maggio il Ministero
delle finanze ha finalmente fatto chiarezza sul trattamento
tributario riservato alle associazioni non lucrative di utilità
sociale.
Con la risoluzione 63 del 17 maggio 2000, infatti, è stato nuovamente
affermato che le cooperative di utilità sociale, iscritte nella
"sezione cooperazione sociale" del registro prefettizio
e considerate comunque ONLUS, non sono tenute a presentare il
modello di comunicazione per ricevere le agevolazioni fiscali
previste dal decreto legislativo 460 del 1997.
Lo stesso Ministero ha chiarito, inoltre, che gli oneri relativi
al pagamento dei diritti di segreteria, per la stipulazione
di contratti in forma pubblica amministrativa, non sono oggetto
di esenzione perché possono annoverarsi fra i tributi locali,
per i quali, invece, è prevista l'esenzione. Si precisa che
i diritti di segreteria sono entrate aventi natura patrimoniale.
L'articolo 27 bis della tabella allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 642/1972 ha previsto, infine, l'esenzione dall'imposta
di bollo per gli atti e registri delle ONLUS.
Secondo tale disposizione, infatti, sono esenti dal tributo
gli "atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie
anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni
e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni
non lucrative di utilità sociale (ONLUS)".
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